DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore Stefano DE LILLO
Presentato al Senato in data 16 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 649.
il danno epatico da alcol (dalla
steatosi, all'epatite alcolica, sino alla cirrosi) e quello metabolico legato
alla obesità (steatosi, steato-epatite, cirrosi), ad una alimentazione sbagliata (ricca di grassi
d'origine animale e di zuccheri, povera di frutta e verdura) e alla
sedentarietà.
Articolo 1.
1. Lo
Stato, attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
predispone, nell’ambito dei rispettivi Piani sanitari e delle risorse assegnate,
progetti-obiettivo, azioni programmate e altre iniziative volte a:
a) prevenire
nella popolazione l'insorgenza di malattie epatiche, quali quelle
derivanti da disturbi del comportamento alimentare (alimentazione
impropria con accumulato
del grasso corporeo in eccesso nella misura in cui esso può portare ad un
effetto negativo sulla salute - obesità),
l’epatite cronica virale (HCV e HBV), da considerare malattia ad alto rischio e ad elevato impatto sociale, quelle metaboliche,
steatosiche, alcoliche (steatosi, epatite alcolica, cirrosi) ,
tossiche, autoimmuni e tumorali; per una ripresa in tempi contenuti dei
pazienti, durante le terapie anti-virali, nella fase dello scompenso, delle
complicanze, della perdita di autosufficienza, nelle fasi precedenti e
successive all'eventuale trapianto d'organo, in corso di terapie
immunosopressive, promuovere iniziative standard, modulate secondo le necessità
del paziente, volte ad offrire un sostegno psicologico ed eventualmente di
assistenza, anche di carattere sociale;
b)
sviluppare
ricerche sulle cellule del fegato in funzione di un loro utilizzo per creare
cellule "pancreatiche" produttrici di insulina nei malati di diabete;
c) promuovere
il valore sociale della donazione degli organi per il trapianto e realizzare
una riorganizzazione delle cure epatologiche, con riferimento al modello Unità di Epatologia, riqualificando ed
accorpando i centri attualmente vocati al trapianto del fegato che registrano
ridotti volumi di attività annuale.
2.
Ai fini della prevenzione dell’epatite cronica virale nonché delle altre
malattie degenerative del fegato, il Ministero
della salute redige un Piano di
intervento nazionale, quinquennale, rimodulabile annualmente, di
monitoraggio, prevenzione, assistenza e terapia delle malattie epatiche e vigila sul corretto
adempimento dello stesso.
Articolo 2.
1. Con
riferimento alla promozione dell'informazione, per la rilevanza sia in termini
numerici che in termini epidemiologici delle malattie del fegato, alla Legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'articolo
2, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) la conoscenza
delle metodologie di prevenzione, terapia ed assistenza per i soggetti affetti
da malattie epatiche";
b. all'articolo
2, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) promuovere
nuove campagne informative per la donazione e degli organi e per il trapianto;".
Articolo 3.
·
Il Ministero della Salute, direttamente o attraverso le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, e previa presentazione di progetti-obiettivo
dettagliati , può concedere finanziamenti alle organizzazioni, enti ed
associazioni no profit impegnate
in campagne sociali a livello regionale, interregionale, nazionale a favore
della donazione di organi e di miglioramento delle opportunità di trapianto.
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