"ARTE PER LA VITA"

"ARTE PER LA VITA"
RASSEGNA DI PITTURA E MOSTRA ITINERANTE PER GIOVANI STUDENTI ACCADEMIE BELLE ARTI ITALIANE

sabato 31 dicembre 2016

TRAPIANTI: FRANCIA, DONAZIONE ORGANI ANCHE SENZA OK FAMILIARI DA GENNAIO

IO SONO D'ACCORDO PERCHE' RISPECCHIA IN BUONA SOSTANZA LA LEGGE ITALIANA ORIGINARIA 

Legge 1° aprile 1999, n. 91 (MAI ATTUATA !!!! BISOGNEREBBE RIAPRIRE UN ATTENTO E PROFONDO DIBATTITO?)

"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999
PERCHE' LA LEGGE NON FU MAI ATTUATA ? 
PERCHE' NON FU EMESSO IL DECRETO DI CUI ALL'ART 5  DELLA STESSA?
CHI SI OPPOSE E SI OPPONE?
(*) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99091l.htm 


lpd: TRAPIANTI: FRANCIA, DONAZIONE ORGANI ANCHE SENZA O...
TRAPIANTI: FRANCIA, DONAZIONE ORGANI ANCHE SENZA OK FAMILIARI DA GENNAIO =
Previsto il consenso presunto in mancanza di iscrizione nelregistro per il rifiuto
Roma, 30 dic. (AdnKronos Salute) -


Cambiano le regole sulla donazione degli organi in Francia dove, dal primo gennaio, sarà possibile
procedere all'espianto, dopo la morte, se la persona deceduta non ha espresso il suo rifiuto - con l'iscrizione in un apposito registro -anche senza che ci sia il consenso dei familiari. La recente riforma
della sanità ha infatti semplificato le procedure, in base al principio del presunto consenso. Serve un esplicito rifiuto che può essere espresso sia con l'iscrizione, anche via Internet, al Registro,oppure affidando a un familiare un documento in cui si dichiara la propria volontà contraria all'espianto.
Possibile anche il rifiuto parziale, ovvero la volontà di donare solo alcuni organi o tessuti. L'obiettivo della nuova norma è quella di ridurre le liste d'attesa per gli organi, nel 2105 infatti erano
21.000 le persone che aspettavano un trapianto in Francia e 553, nel 2016, sono morte prima di ottenerlo. Il sistema fino a oggi in vigoreprevedeva comunque il 'Registro dei rifiuti', ma ai parenti veniva chiesta l'autorizzazione per i non iscritti. Secondo l'autore dell'emendamento alla legge di riforma che ha introdotto le novità, il più delle volte i familiari decidevano sull'onda dell'emozione, spesso pentendosi successivamente.
Secondo i dati, infatti, una volta su tre (32,5%) i parenti rifiutanla donazione. E, secondo i numeri pubblicati da Le Monde, c'è una grossa differenza tra le intenzioni dei francesi e la realtà: il 79%
si dichiara infatti favorevole, ma solo nel 67% dei  casi avviene l'espianto.
(Ram/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-DIC-16 15:31

 (*) Art. 5.
(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)
(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:
a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
b)
le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;
c)
le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
d)
le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;
e)
i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;
f)
le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonchè di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
g)
le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;
h)
le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.
2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonchè degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

Nessun commento:

Posta un commento